Art. 1

In vigore dal 11 mag 2017
Il protocollo 3 dell'accordo SEE è così modificato: 1. All', alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.». 2. L'allegato I della tabella I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione. 3. L'allegato II della tabella I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
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