Art. 3
In vigore dal 11 mag 2017
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 635 170,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 2 672 770,77EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. Prevede inoltre che la responsabilità ultima per quanto riguarda l'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2 nei confronti della Commissione spetti all'UNODA.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Storico versioni
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