Art. 3

In vigore dal 25 apr 2017
L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli . Entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli , l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso, nonché sull'efficacia generale della presente misura per ridurre l'evasione dell'IVA nei settori interessati.
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Art. 3 Decisione (UE) 2017/784 — Testo vigente | Portale Normativo