Art. 2
In vigore dal 25 apr 2017
1. Gli Stati membri si adoperano per adottare i provvedimenti necessari al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione al protocollo del 2010 entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 6 maggio 2021.
2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano il Consiglio e la Commissione, in modo adeguato, del momento in cui il sistema di segnalazione del carico HNS soggetto a contributo diventa operativo.
3. Gli Stati membri si adoperano per scambiarsi migliori prassi, in particolare sul sistema per la segnalazione del carico HNS soggetto a contributo ai sensi del protocollo del 2010.
Storico versioni
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