Art. 1

In vigore dal 25 apr 2017
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione all'ottava riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma, in linea con le pertinenti raccomandazioni del comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno: — all'inclusione nell'allegato A della Convenzione del decabromodifeniletere (BDE — 209) presente nel decabromodifeniletere commerciale (c-decaBDE), con «deroghe specifiche» per la produzione e l'uso di decaBDE nei ricambi del settore automobilistico. L'Unione può sostenere l'inclusione con ulteriori deroghe specifiche per gli aeromobili e per i ricambi degli aeromobili in linea con il regolamento (UE) 2017/227, nonché per i ricambi dei veicoli per uso agricolo e forestale o determinate macchine se non vi sono parti o portatori di interessi direttamente coinvolti che possano dimostrarne la necessità; — all'inclusione delle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) nell'allegato A della Convenzione; — all'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) nell'allegato C della Convenzione; — alla cancellazione dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: immagini fotografiche, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici (per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD), schiume antincendio, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp.. 2.   Alla luce degli sviluppi successivi in occasione dell'ottava riunione della Conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare aggiustamenti della presente posizione.
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