Art. 1

In vigore dal 25 apr 2017
1.   A decorrere dal 27 giugno 2017, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen («SIS»), di cui all'allegato della presente decisione, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Croazia nelle sue relazioni con: a) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia; b) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alle disposizioni di cui alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio (12); e c) la Republica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. 2.   A decorrere dal 2 maggio 2017, le segnalazioni contemplate dalla decisione 2007/533/GAI e dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione e dell'articolo 3, lettera a), di tale regolamento, così come le informazioni supplementari e i dati complementari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale decisione e dell'articolo 3, lettere b) e c), di tale regolamento, che sono connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione della Croazia conformemente alle disposizioni di tale decisione e di tale regolamento. 3.   A decorrere dal 27 giugno 2017, la Croazia può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, ferme restando le disposizioni del paragrafo 4. 4.   Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con la Croazia, tale Stato: a) non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006; b) si astiene dall'introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:733:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2017/733 — Testo vigente | Portale Normativo