Art. 1
In vigore dal 11 apr 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«La presente decisione stabilisce inoltre norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dagli Stati membri interessati.»;
2)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
1. Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi il trasporto diretto di spedizioni di pulcini di un giorno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 6, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (*1) (stabilimenti riconosciuti), ubicati al di fuori delle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione;
b)
lo stabilimento di spedizione riconosciuto (l'incubatoio di partenza) è in grado di garantire mediante la logistica e le condizioni di lavoro che non si è verificato un contatto tra i pulcini di un giorno e le uova da cova di cui alla lettera a) e altri pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati nelle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato;
c)
l'incubatoio di partenza deve essere ubicato al di fuori delle zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato, ma può essere ubicato all'interno delle zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato.
2. Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di pulcini di un giorno nati da uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato, tranne nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi il trasporto diretto di uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati al di fuori delle zone di protezione, ma all'interno delle zone di sorveglianza, verso un incubatoio designato ubicato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, e garantisca che i pulcini di un giorno nati da tali uova da cova, quando spediti in altri Stati membri, soddisfano le seguenti condizioni:
a)
i pulcini di un giorno sono nati in un incubatoio designato ubicato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato;
b)
i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che sono state disinfettate, il cui imballaggio è stato disinfettato prima del trasporto all'incubatoio di partenza e la cui rintracciabilità può essere garantita.
3. Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE, riportati all'allegato IV, che accompagnano le spedizioni di pulcini di un giorno di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in altri Stati membri includano la seguente dicitura:
“La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione.”
(*1) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)»;"
3)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:696:oj#art-1