Art. 2
In vigore dal 7 apr 2017
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che hanno sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.
Storico versioni
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