Art. 2

In vigore dal 3 apr 2017
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è svolta dall'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite («UNODA»), assistito dalla Small Arms Survey a sua volta rappresentata dall'Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo («SAS»). 3.   L'UNODA, assistita dalla SAS, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.
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