Art. 2
In vigore dal 3 apr 2017
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è svolta dall'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite («UNODA»), assistito dalla Small Arms Survey a sua volta rappresentata dall'Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo («SAS»).
3. L'UNODA, assistita dalla SAS, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.
Storico versioni
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