Art. 3

In vigore dal 31 mar 2017
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE, nonché di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, nelle versioni applicabili prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.
Storico versioni

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