Art. 1
In vigore dal 27 mar 2017
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Grecia può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 2 aprile 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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