Art. 1

In vigore dal 21 mar 2017
In deroga all'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/563 — Testo vigente | Portale Normativo