Art. 1

In vigore dal 16 mar 2017
1.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte I dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X». 2.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte II dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X». Per quanto riguarda la Lettonia, l'esenzione dall'obbligo relativamente a Zea mays si applica anche ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva. 3.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte III dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE, ad eccezione degli articoli 12 e 12 bis, al genere elencato nella prima colonna della tabella. 4.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte IV dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X». 5.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte V dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell'articolo 20, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X». 6.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte VI dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X». 7.   Ciascuno Stato membro di cui alla parte VII dell'allegato della presente decisione è dispensato dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17, alle specie elencate in tale parte dell'allegato e ivi contrassegnate, in relazione a tale Stato membro, con l'indicazione «X». Per quanto riguarda Malta, l'esenzione dall'obbligo relativamente al girasole si applica anche ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
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