Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/535/UE

In vigore dal 8 mar 2017
Modifiche della decisione di esecuzione 2012/535/UE La decisione di esecuzione 2012/535/UE è così modificata: 1) all' è aggiunta la seguente lettera h): «h)   «pianta colpita da incendio o da tempesta»: qualsiasi pianta sensibile danneggiata da incendio o da tempesta in un modo che consente l'ovideposizione da parte del vettore.»; 2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il piano di emergenza stabilisce: a) una sezione specifica contenente informazioni di sintesi sulla valutazione del rischio di infestazione da nematode del pino per lo Stato membro interessato, incluse le informazioni di base sulla biologia del nematode del pino, i sintomi previsti e le piante ospiti colpite, così come i metodi di rilevamento, le principali vie di ingresso e di ulteriore diffusione, comprese le raccomandazioni su come ridurre il rischio di ingresso, insediamento e diffusione; b) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti nell'esecuzione del piano se la presenza del nematode del pino è ufficialmente confermata oppure sospetta, così come la catena di comando e le procedure di coordinamento delle azioni che devono essere intraprese dagli organismi ufficiali responsabili, dalle altre autorità pubbliche, dagli organismi delegati o dalle persone fisiche coinvolte, dai laboratori e dagli operatori; c) le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili ai locali degli operatori e di altri; d) le condizioni di accesso degli organismi ufficiali responsabili, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere il nematode del pino; e) le misure da adottare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori interessati e al pubblico in merito alla presenza del nematode del pino e alle misure adottate per combatterlo qualora la sua presenza sia ufficialmente confermata o sospetta; f) le modalità di registrazione dei rilevamenti della presenza del nematode del pino; g) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; h) le procedure e le persone responsabili del coordinamento complessivo con gli Stati membri confinanti e, se del caso, con i paesi terzi confinanti. Il contenuto del piano di emergenza deve tenere conto del rischio che l'organismo specificato costituisce per lo Stato membro interessato.»; 3) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate tra il 1o aprile dell'anno precedente e il 31 marzo dell'anno della comunicazione, in applicazione degli articoli 6 e 7. La relazione include tutti i seguenti elementi: a) il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, individuati rispettivamente per la zona infestata e per la zona cuscinetto; b) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state individuate, specificando il numero delle piante completamente distrutte da incendi boschivi o da tempeste; c) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state campionate; d) il numero di campioni prelevati su piante morte, piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta e analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; e) il numero di campioni risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino; f) il numero delle piante morte, delle piante in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta che sono state eliminate, specificando il numero di piante individuate prima dell'inizio del periodo pertinente; g) il numero e l'ubicazione delle trappole e il periodo di monitoraggio, così come il numero di vettori catturati, le specie interessate, il numero di vettori analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, il numero di campioni analizzati per accertare la presenza del nematode del pino rispettivamente nella zona tampone e nelle zone infestate, compreso il numero di campioni eventualmente risultati positivi ai test per la presenza del nematode del pino. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui alle lettere b) ed f) durante i seguenti periodi: dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o aprile al 31 ottobre e dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1o gennaio al 31 marzo dell'anno della comunicazione. Nel comunicare tali informazioni gli Stati membri fanno riferimento al periodo di raccolta in questione.»; 4) all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli altri Stati membri e alla Commissione il periodo e i risultati dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 effettuati nel corso dell'anno precedente.»; 5) gli allegati I e II sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione.
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