Art. 1

In vigore dal 7 mar 2017
La decisione 2013/798/PESC è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « L' non si applica: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR (“Minusca”), della task force regionale dell'Unione africana (“UA-RTF”) e delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (“SSR”) della CAR, in coordinamento con la Minusca e notificato in anticipo al comitato istituito a norma del paragrafo 57 dell'UNSCR 2127 (2013) (“comitato”); c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e di materiale connesso introdotti nella CAR dalle forze ciadiane o sudanesi destinati unicamente all'uso da parte delle pattuglie internazionali della forza tripartita istituita a Khartoum il 23 maggio 2011 dalla CAR, dal Ciad e dal Sudan con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle zone di frontiera comuni, in cooperazione con la Minusca, previa approvazione da parte del comitato; d) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione, previa approvazione da parte del comitato; e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile e elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; f) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per lottare contro il bracconaggio, il traffico di avorio e di armi e altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, e notificato in anticipo al comitato; g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione del diritto civile, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; o h) ad altri tipi di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e di materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o alla messa a disposizione di personale, previa approvazione da parte del comitato.»; 2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato in quanto tra coloro che: a) intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza; b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all' della presente decisione, o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, i sequestri e i trasferimenti forzati; d) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che comportano violenza sessuale e di genere nella CAR; e) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; f) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR; g) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; h) sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono; i) sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato, elencati nell'allegato della presente decisione.»; 3) l'articolo 2 ter è modificato come segue:: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato ed elencate nell'allegato che: a) intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza; b) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all' della presente decisione, o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; c) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, i sequestri e i trasferimenti forzati; d) sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti che comportano violenza sessuale e di genere nella CAR; e) reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; f) forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR; g) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; h) sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono; i) sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o di un'entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato, sono congelati.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Uno Stato membro può consentire altresì deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questo abbia dato la sua approvazione; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore al 27 gennaio 2017 e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al presente articolo, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato.».
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