Art. 6
Costituzione e composizione della squadra
In vigore dal 27 feb 2017
Costituzione e composizione della squadra
1. Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della sua squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro di invio, dell'istituzione di invio dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE, e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
Storico versioni
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