Art. 8

Accesso alle informazioni e supporto logistico

In vigore dal 27 feb 2017
Accesso alle informazioni e supporto logistico 1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione. 2.   Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.
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Accesso alle informazioni e supporto logistico (Art. 8 Decisione (UE) 2017/346) — Testo vigente | Portale Normativo