Art. 2
In vigore dal 22 feb 2017
I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».
Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.
I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetti esentati
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
B960
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.
Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo
2.5.2014
B963
PANEX DINAMIC d.o.o.
Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia
13.8.2014
C002
OLYMPIQUE SARL
ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia
28.10.2014
C001
CICLI EUROPA s.r.l.
34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia
10.11.2014
C021
Kuisle & Kuisle GmbH
Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania
17.2.2015
C053
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec
Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia
1.7.2015
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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