Art. 2

In vigore dal 22 feb 2017
I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza». Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo. I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione. Tabella 1 Soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza B960 In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda. Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo 2.5.2014 B963 PANEX DINAMIC d.o.o. Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia 13.8.2014 C002 OLYMPIQUE SARL ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia 28.10.2014 C001 CICLI EUROPA s.r.l. 34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia 10.11.2014 C021 Kuisle & Kuisle GmbH Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania 17.2.2015 C053 Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polonia 1.7.2015
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