Art. 1

In vigore dal 21 feb 2017
Gli della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti: « In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.»
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