Art. 3

In vigore dal 13 feb 2017
1.   A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) (Principi generali); b) (Dialogo politico); c) (Diritti umani); d) Articolo 5 (Parità uomo-donna); e) Titolo III (Cooperazione allo sviluppo); f) Titolo IV (Cooperazione in materia di scambi e investimenti); g) Articolo 28 (Cooperazione in materia di migrazione); h) Titolo VII (Cooperazione regionale); i) Titolo VIII (Quadro istituzionale) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; j) Titolo IX (Disposizioni finali) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo. 2.   La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1 si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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