Art. 3
In vigore dal 13 feb 2017
1. A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a)
(Principi generali);
b)
(Dialogo politico);
c)
(Diritti umani);
d)
Articolo 5 (Parità uomo-donna);
e)
Titolo III (Cooperazione allo sviluppo);
f)
Titolo IV (Cooperazione in materia di scambi e investimenti);
g)
Articolo 28 (Cooperazione in materia di migrazione);
h)
Titolo VII (Cooperazione regionale);
i)
Titolo VIII (Quadro istituzionale) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
j)
Titolo IX (Disposizioni finali) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.
2. La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1 si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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