Art. 1
In vigore dal 9 feb 2017
La presente decisione stabilisce a livello di Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire a cura degli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («gli Stati membri interessati») in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31, della stessa direttiva.
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