Art. 1

In vigore dal 7 feb 2017
Non è necessario adottare una decisione nella quale si stabilisca se eventuali aiuti di Stato a favore di FLG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in caso affermativo, se tali aiuti siano compatibili con il mercato interno, poiché FLG ha cessato la propria attività economica e non è più possibile recuperare l'aiuto.
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