Art. 1
In vigore dal 6 feb 2017
1. I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:
a)
dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;
b)
dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali;
c)
dal segretario generale negli altri casi.
2. Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile.
3. Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.
Storico versioni
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