Art. 1

In vigore dal 6 feb 2017
1.   I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio: a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale; b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali; c) dal segretario generale negli altri casi. 2.   Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile. 3.   Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.
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