Art. 4

Indagini e notifiche relative all'organismo specificato

In vigore dal 2 feb 2017
Indagini e notifiche relative all'organismo specificato 1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati. Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno dell'indagine. 2.   Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza dell'organismo nei vegetali, nei prodotti vegetali o altri oggetti che si trovano sotto il suo controllo nonché in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile, affinché questo adotti le azioni appropriate. Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure precauzionali per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo specificato.
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