Art. 1

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 2 feb 2017
Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci L' della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è sostituito dal seguente: « 1.   A partire dal 1o febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 septies del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. 2.   A partire dal 1o luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 septies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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