Art. 2
Presidente del gruppo
In vigore dal 1 feb 2017
Presidente del gruppo
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il presidente è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da rappresentanti degli Stati membri che detengono la precedente e la successiva presidenza del Consiglio dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta di un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, qualora tale Stato membro decida di non presiedere il gruppo, quest'ultimo può decidere, a maggioranza di due terzi dei membri che lo compongono, di eleggere un altro presidente tra gli Stati membri fino all'elezione del presidente successivo a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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