Art. 1
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In vigore dal 11 gen 2017
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Nell' dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 7:
«7.
Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.».
Storico versioni
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