Art. 1

Modifica

In vigore dal 11 gen 2017
Modifica Nell' dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 7: «7. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui essi si rendano necessari.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:101:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo