Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2013/328/UE

In vigore dal 5 gen 2017
Modifiche della decisione di esecuzione 2013/328/UE La decisione di esecuzione 2013/328/UE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto La presente decisione istituisce un programma specifico unico di controllo e ispezione applicabile alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la sogliola e la passera di mare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV nonché ad alcune attività di pesca che sfruttano lo sgombro, l'aringa, il sugarello, il melù, l'argentina, lo spratto, il cicerello, la busbana norvegese, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (in seguito denominate «zone interessate»).»; 3) all' è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica: a) alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (*1); b) alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (*2); c) agli stock contemplati dai regolamenti (CE) n. 1342/2008 e (CE) n. 676/2007. (*1)  Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35)." (*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).»;" 4) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l'attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca e agli stock di cui all', paragrafo 1 bis.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (*4); (*3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)." (*4)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).»;" 5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi da pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuna attività di pesca e per ciascuno stock di cui all', paragrafo 1 bis, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.»; 6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Procedure per la valutazione del rischio 1.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alla o alle zone di cui all' in base alla metodologia stabilita in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). 2.   In base alla metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato: a) esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze; b) stabilisce il livello di rischio — per attività di pesca e per stock, per zona coperta e periodo dell'anno — sulla base della frequenza (elevata, media, bassa, nulla) e delle possibili conseguenze (gravi, significative, accettabili o marginali). Il livello di rischio stimato è definito in base alle seguenti categorie: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto». 3.   Gli Stati membri interessati stilano e aggiornano regolarmente un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio alto e molto alto. L'elenco aggiornato dei pescherecci classificati in base al livello di rischio è utilizzato nelle pertinenti campagne del piano di impiego congiunto. 4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all', a tale peschereccio è attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione è attribuito un livello di rischio «molto alto».»; 7) nell'articolo 7 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione.»; 8) l'articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*5), per gli stock di cui all', paragrafo 1 bis, lettera c), gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato II si applicano ai pescherecci e/o agli altri operatori che presentano un livello di rischio “alto” e “molto alto”. (*5)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;" b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per le attività di pesca di cui all', paragrafo 1 bis, lettere a) e b), gli obiettivi di riferimento di cui all'allegato II si applicano ai pescherecci e/o agli altri operatori che presentano un livello di rischio «alto» e «molto alto».»; 9) l'allegato I è soppresso; 10) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione; 11) L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
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