Art. 2

In vigore dal 19 dic 2016
Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione.
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