Art. 1
In vigore dal 19 dic 2016
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato I della presente decisione per fornire la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR e la scheda di cui all'allegato II della presente decisione per fornire i particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
Storico versioni
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