Art. 2
Azioni correttive
In vigore dal 19 dic 2016
Azioni correttive
1. Le autorità competenti che hanno rilasciato le licenze di cui alla parte 66 in base agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA effettuano, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, una nuova valutazione di ciascuna licenza di cui alla parte 66 tenendo conto, fatta salva la presente decisione, delle raccomandazioni contenute nell'ultima edizione del bollettino informativo sulla sicurezza (SIB) dell'AESA n. 2014-32, pubblicato dall'Agenzia in data 9 dicembre 2014.
2. In seguito al completamento di detta nuova valutazione, le autorità competenti:
a)
ove giustificato a norma dell', limitano, sospendono o revocano la licenza di cui alla parte 66 in conformità al punto 66.B.500 dell'allegato III (parte 66); e
b)
in ogni caso forniscono alla Commissione e all'Agenzia i risultati di tale nuova valutazione.
Storico versioni
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