Art. 1
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 19 dic 2016
La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:
1)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Può trasmettere tali dati e i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione.»;
2)
all'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nella misura necessaria per il compito di sostegno di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e scambiare con gli Stati membri, i competenti organismi dell'Unione, l'UNSMIL, Europol, INTERPOL, Frontex, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d'America le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.»;
3)
all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito del suo compito di sostegno di contribuire all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e scambia informazioni con i partner e le agenzie pertinenti mediante i meccanismi di cui ai documenti di pianificazione al fine di contribuire a una conoscenza globale della situazione marittima nella convenuta zona di operazione definita nei pertinenti documenti di pianificazione. Laddove siano classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET», tali informazioni possono essere scambiate con i partner e le agenzie pertinenti conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*1) e sulla base di accordi conclusi a livello operativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 9, della presente decisione, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.
(*1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;"
4)
all'articolo 2 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, tra cui la risoluzione UNSCR 2292 (2016), nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 2, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare prove direttamente connesse al trasporto di prodotti vietati nel quadro dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Può trasmettere tali prove alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione conformemente al diritto applicabile.»;
5)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Comunicazione di informazioni
1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*2). Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e le agenzie internazionali in questione.
2. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi designati e alle organizzazioni e agenzie internazionali designate, secondo necessità e in funzione delle esigenze di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, e nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione, le informazioni classificate dell'UE che sono prodotte ai fini dell'operazione, conformemente alla decisione 2013/488/UE, come segue:
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o
b)
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
Il CPS designa caso per caso gli Stati terzi, le organizzazioni e agenzie internazionali in questione.
3. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.
4. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU, in funzione delle necessità operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.
5. L'AR è autorizzato a comunicare a INTERPOL le informazioni pertinenti, compresi i dati personali, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.
6. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può scambiare tali informazioni con gli uffici centrali nazionali INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.
7. In caso di esigenze operative specifiche, l'AR è autorizzato a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.
8. L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio delle informazioni previste nella presente decisione.
9. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.
(*2) Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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