Art. 1
In vigore dal 16 dic 2016
1. La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Spagna per i prodotti di cui al paragrafo 2 è giustificata dai motivi inerenti alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Il paragrafo 1 si applica ai prodotti identificati dai seguenti numeri, come previsto dal registro per i biocidi:
a)
BC-KC011180-73;
b)
BC-VM011322-40.
Storico versioni
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