Art. 1

In vigore dal 16 dic 2016
1.   La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Spagna per i prodotti di cui al paragrafo 2 è giustificata dai motivi inerenti alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. 2.   Il paragrafo 1 si applica ai prodotti identificati dai seguenti numeri, come previsto dal registro per i biocidi: a) BC-KC011180-73; b) BC-VM011322-40.
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/2318 — Testo vigente | Portale Normativo