Art. 1
In vigore dal 16 dic 2016
L'articolo 4 della decisione 2001/497/CE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso paesi terzi ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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