Art. 1
In vigore dal 15 dic 2016
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda costituite dalla parte 5C del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989, integrata dalla dichiarazione politica intitolata «The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems» («Designazione e vigilanza dei sistemi di regolamento designati»), che obbliga i sistemi di regolamento designati al rispetto dei PFMI, e applicabili ai sistemi di regolamento designati, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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