Art. 4
In vigore dal 14 dic 2016
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista, ove necessario, una dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (7).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la precondizione di cui all';
b)
il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI;
c)
l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.
Il versamento della seconda rata non deve essere effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al primo comma del paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Giordania come beneficiario finale.
Storico versioni
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