Art. 3
In vigore dal 14 dic 2016
L' della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente:
«
1. Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS- BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.
Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.
2. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:
a)
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.
3. Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS- BNØØ7-1 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2016:2268:oj#art-3