Art. 2

In vigore dal 12 dic 2016
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, gli strumenti di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/2342 — Testo vigente | Portale Normativo