Art. 1

In vigore dal 12 dic 2016
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono: a) la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'; b) il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi; c) il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento; d) il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile; e) il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali; f) l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC; g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nella RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica o suoi prodotti; h) l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata; i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite; j) la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata. L'elenco delle persone ed entità interessate cui si applica il presente paragrafo figura nell'allegato I. 2.   Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità che: a) ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo stato di diritto; b) sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani; c) sono associate a quelle di cui alle lettere a) e b); elencate nell'allegato II.»; 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all'articolo 3. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3.   Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) se il comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; b) se il comitato delle sanzioni giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione; c) se il comitato delle sanzioni autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; o d) qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del presente paragrafo, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. 4.   Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; c) conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 5.   Il paragrafo 4 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6.   Qualora uno Stato membro conceda una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5, ne informa debitamente il Consiglio. 7.   Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 del presente articolo allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RDC. 8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»; 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato I e II. 2.   Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1. 3.   Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, conformemente alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; oppure e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni. 4.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica. 5.   Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone ed entità e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati per le persone ed entità inserite nell'elenco di cui all'allegato II, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona o dell'entità nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; c) la decisione non va a favore di una delle persone o delle entità di cui all'allegato I o II; e d) il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 7.   Per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC. 8.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona o entità inclusa nell'elenco di cui all'allegato II effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione in tale elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I o II. 9.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive; oppure c) pagamenti dovuti alle persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.»; 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato I in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni. 2.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica l'elenco contenuto nell'allegato II.»; 5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.»; 6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. 2.   L'allegato I contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni. 3.   L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità ivi menzionate. 4.   L'allegato II include altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; 7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2.   Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2017. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»; 8) l'allegato della decisione 2010/788/PESC diventa l'allegato I e le voci che figurano in tale allegato sono sostituite dalle seguenti: «a) Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1» e «b) Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1».
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