Art. 3

In vigore dal 9 dic 2016
Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza sul piano amministrativo. La Spagna funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo totale di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell'Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo di sementi specificato all'. Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell' notifica immediatamente allo Stato membro coordinatore il quantitativo oggetto della domanda. Quest'ultimo comunica immediatamente a tale Stato membro se l'autorizzazione determina il superamento del quantitativo massimo.
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