Art. 1

In vigore dal 8 dic 2016
1.   La Repubblica d'Austria e la Romania sono autorizzate ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»). 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue: «Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio.» 3.   Entrambi gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito della loro dichiarazione di accettazione dell'adesione del Perù e comunicano alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.
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