Art. 2

In vigore dal 6 dic 2016
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «veicolo elettrico» di cui all', punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:2266:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2016/2266 — Testo vigente | Portale Normativo