Art. 2
In vigore dal 6 dic 2016
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «veicolo elettrico» di cui all', punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:2266:oj#art-2