Art. 3

In vigore dal 6 dic 2016
A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano a titolo provvisorio (1) le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Cuba, ma solo nella misura in cui tali parti disciplinino materie rientranti nella competenza dell'Unione, comprese materie rientranti nella competenza dell'Unione di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: — parti da I a IV; e — parte V, nella misura in cui le sue previsioni siano limitate allo scopo di assicuare l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo. Nonostante il prima comma del presente articolo, gli articoli seguenti non sono applicati a titolo provvisorio: — articolo 29; — articolo 35; — articolo 55 nella misura in cui riguarda la cooperazione nel settore del trasporto marittimo; — articolo 58; — articolo 71 nella misura in cui riguarda la sicurezza delle frontiere; e — articolo 73 nella misura in cui riguarda la cooperazione in materia di indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli.
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