Art. 1

In vigore dal 6 dic 2016
La decisione 2013/255/PESC è così modificata: 1) all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; 4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.». 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attività in questione abbiano il solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e b) le attività in questione non violino alcuno dei divieti disposti dalla presente decisione. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.»; 3) all'articolo 28, paragrafo 6, la lettera e) è soppressa; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 28 bis 1.   Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3. 2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. 3.   Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4. 4.   In deroga agli articoli 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari per il solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e4 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/2144 — Testo vigente | Portale Normativo