Art. 1

In vigore dal 1 dic 2016
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
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