Art. 1
In vigore dal 1 dic 2016
La decisione 2014/401/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore del SATCEN o il suo rappresentante assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Anche il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante delle operazioni civili dell'Unione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, su invito di quest'ultimo, anche i rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie, degli organismi e delle entità dell'Unione pertinenti, nonché i rappresentanti dei paesi terzi, delle organizzazioni internazionali ed entità, per fornire informazioni su punti specifici dell'ordine del giorno.».
2)
all'articolo 20, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«2bis. Il SATCEN è responsabile, su approvazione del consiglio di amministrazione, dell'attuazione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune in quanto rilevino delle attività del SATCEN».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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