Art. 2

In vigore dal 30 nov 2016
Per l'ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR di cui all', i conti degli organismi pagatori degli Stati membri che figurano nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, non sono coperti dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/2113 — Testo vigente | Portale Normativo