Art. 1
In vigore dal 28 nov 2016
La decisione 2014/486/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2 680 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13 100 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17 670 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 20 800 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;
2)
all'articolo 17, è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. L'AR è autorizzato a comunicare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) informazioni e documenti classificati dell'Unione europea prodotti ai fini dell'EUAM Ucraina fino al livello di classificazione stabilito dal Consiglio conformemente alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l'AR e Frontex.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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