Art. 1

In vigore dal 25 nov 2016
Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124, come specificato nell'allegato della presente decisione. Gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale.
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