Art. 1

In vigore dal 23 nov 2016
La decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificata: 1) i punti 1 e 2 dell' sono abrogati; 2) all' è inserito il punto 5 seguente: «5) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati dalle istituzioni statali, inclusi i materiali incorporati o utilizzati in tali aeromobili [allegato X, parte B, punto 11, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1)]; (*1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;" 3) all' è inserito il punto 6 seguente: «6) Le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra (allegato X, parte B, punto 12 della direttiva 2006/112/CE)»; 4) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis In deroga all', paragrafo 4, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,21 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9 (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE e per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato ad utilizzare lo 0,45 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 dell'allegato X, parte B (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE»; 5) è inserito il seguente articolo 2 ter: «Articolo 2 ter Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, il Belgio è autorizzato a utilizzare – 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 1 dell'allegato X, parte A (odontotecnici), della direttiva 2006/112/CE.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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